Art. 2.
(Scioglimento della società
CONI Servizi Spa).

      1. L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, la società CONI Servizi Spa, costituita ai sensi del medesimo articolo 8, è sciolta alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale alle dipendenze della società CONI Servizi Spa è trasferito al CONI, il quale succede, altresì, in tutti i rapporti facenti capo alla medesima società sciolta ai sensi del comma 1.